Tutela del Donatore

Il donatore e il ricevente sono le due figure protagoniste del mondo dei trapianti e come tali vanno tutelate. La condizione di base per tutelare il ricevente è che l’organo che gli verrà trapiantato sia sano. Diritto fondamentale del donatore è invece la tutela della sua volontà. Questo implica che se egli ha espresso la scelta di donare gli organi dopo la morte nessuno si può opporre. Inoltre, deve essere chiaro che si effettuerà il prelievo solo in seguito ad accertamento di morte.

Accertamento di morte

Tutte le fasi di accertamento di morte tramite criteri neurologici sono rigorosamente sancite dalla legge e vengono effettuate da un collegio di medici esperti (anestesista, neurofisiopatologo, medico legale) che viene convocato dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera, indipendentemente dall’eventuale consenso al prelievo di organi. Nel caso in cui il soggetto, al quale si sta accertando la morte con criteri neurologici, presenti le condizioni cliniche per diventare un potenziale donatore di organi e tessuti, il medico coordinatore del prelievo verifica se è presente nel sistema informatico nazionale l’espressione in vita del soggetto o se ha con sé un qualsiasi documento di volontà espressa.

Spesso si sente parlare di morte cerebrale, morte clinica o morte cardiaca, in realtà la morte è una sola, ma ci sono diverse modalità di accertamento: secondo criteri cardiaci, neurologici o necroscopici

La Legge 29 dicembre 1993, n. 578 “norme per l’accertamento e la certificazione di morte”, stabilisce che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni del cervello. Questa condizione può presentarsi in seguito ad un arresto della circolazione sanguigna (elettrocardiogramma piatto per non meno di 20 minuti) o per una grave lesione che ha danneggiato irreparabilmente il cervello. In quest’ultimo caso i medici eseguono accurati accertamenti clinici e strumentali per stabilire la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

* stato di incoscienza

* assenza di riflessi del tronco

* assenza di respiro spontaneo

* silenzio elettrico cerebrale

Periodo di osservazione

L’art. 4 del Decreto Ministeriale 22 agosto 1994, n. 582 sancisce che, per tutti e indipendentemente dal trapianto, la durata dell’osservazione ai fini dell’accertamento della morte deve essere non inferiore a:

a) 6 ore per gli adulti e i bambini in età superiore ai cinque anni,

b) 12 ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni,

c) 24 ore nei bambini di età inferiore ad un anno.

Coma e stato vegetativo

Per coma si intende una condizione patologica caratterizzata da perdita della coscienza, motilità spontanea e sensibilità. Un paziente può entrare in coma per varie cause quali, principalmente: intossicazione o avvelenamento, alterazione del metabolismo, tumore, traumi o lesioni cerebrali. Il coma reversibile può durare da qualche giorno ad alcune settimane, minore è la durata del coma e minori saranno gli eventuali danni cerebrali cui andrà incontro il paziente.

Lo stato vegetativo è una condizione che può evolvere dal coma, ed è caratterizzata dalla ripresa della veglia, comunque senza stato di coscienza. In nessuno dei due casi, coma o stato vegetativo, si procede a prelievo di organi o tessuti.

Per quanto riguarda il prelievo di midollo osseo, che avviene da vivente, ai fini del trapianto la tutela del donatore è garantita dalla idoneità dei centri prelievo.

(Fonte: Ministero della Salute)

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